Il Tar Campania, con sentenza n. 5341/2018, respinge il ricorso avverso l'esclusione dalla procedura telematica per l'affidamento di servizio di rimozione di rifiuti proposto per presunta violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 83, co. 1 e 4, e 89 del Codice dei contratti pubblici in relazione alle prescrizioni del bando di gara. La stazione appaltante, infatti, aveva specificato che il requisito professionale, richiesto dal bando, era quello di aver effettuato un servizio analogo a regola d'arte, con quanto ne consegue in termini di capacità professionale e tecnica, e non solo di disporre, per quel medesimo servizio, di un fatturato minimo, quale mero requisito finanziario. Ricorre, infatti, avvalimento operativo, e non di garanzia, qualora l'ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili all' esecuzione del contratto di appalto e non solo le proprie capacità economiche e finanziarie. Se, quindi, sono richieste specifiche esperienze professionali, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti ma in tal caso il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione.