Art. 120 comma 2 bis D. Lgs. 104/2010
Con la sentenza n. 5036 d.d. 23.08.2018, il Cons. di Stato, Sez. V, ha chiarito che il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, da parte del concorrente che, nel quadro del rito di cui all’art. 120, comma 2bis c.p.a., abbia subito l’impugnazione da parte di altro concorrente della propria ammissione alla gara (e che intenda far valere l’estromissione del ricorrente principale) decorra non – come nella fattispecie del ricorso incidentale ordinario di cui all’art. 42 c.p.a. – dalla ricevuta notifica del ricorso principale, ma dalla conoscenza, nelle forme legali, dell’avvenuta ammissione del ricorrente principale. La pronuncia citata, che si discosta dal precedente di Cons. Stato, Sez. III, n. 5182/2017, trova conferma nella sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4 secondo cui la mancata impugnazione dell’ammissione nel termine di trenta giorni preclude al concorrente non solo la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, ma anche di paralizzare, con lo strumento del ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura.