Risarcimento del danno Presso il Consiglio di Stato sussiste un contrasto di giurisprudenza in merito alla spettanza o meno di un risarcimento danni in caso di illecito affidamento di un appalto senza gara. Secondo un primo orientamento, all’impresa non considerata ai fini dell’aggiudicazione va riconosciuto il risarcimento della chance vantata dalla stessa, sul rilievo che l’impossibilità di formulare una prognosi sull’esito di una procedura comparativa mai svolta non può ridondare in danno del soggetto leso dall’altrui illegittimità. Pertanto, secondo questo orientamento, la chance va ristorata nella sua obiettiva consistenza a prescindere dalla verifica probabilistica sull’esito della gara. Secondo un altro contrastante indirizzo ai fini del risarcimento, invece, non è sufficiente la perdita dell'astratta possibilità di conseguire il bene della vita negato dall’amministrazione per effetto di atti illegittimi, ma occorre la prova della sussistenza di un rilevante grado di probabilità di conseguirlo. La questione dovrà essere rimessa all’adunanza plenaria per porre fine al contrasto giurisprudenziale creatosi.