Per far maturare il diritto alla provvigione dell'agente
immobiliare, è sufficiente la stipula di un contratto preliminare di
compravendita di un immobile, purché si tratti di un contratto validamente
concluso e che soddisfi i requisiti prescritti, compresa la forma scritta
richiesta ad “substantiam”. In questo contesto, non ha rilevanza se al
preliminare segue la firma del contratto definitivo o meno.
Di conseguenza, l'agente immobiliare ha diritto alla
provvigione se l'affare viene concluso grazie al suo intervento, e l'affare può
anche essere considerato concluso mediante la stipula del contratto preliminare
di compravendita. (Tribunale di Appello di Torino, Sezione I, Sentenza
14/01/2021, n. 43).