bgcontent

Abuso di diritto (lecito) o truffa aggravata nel caso di percezione dell’indennità di disoccupazione (NASPI) per lavoratori prossimi al pensionamento

Abuso di diritto (lecito) o truffa aggravata nel caso di percezione dell’indennità di disoccupazione (NASPI) per lavoratori prossimi al pensionamento

Si è conclusa positivamente la vicenda che ha coinvolto un’azienda di fama internazionale dinnanzi a diverse Procure della Repubblica, partendo da un primo filone d’indagini radicato presso la Procura della Repubblica di Bolzano. In sostanza, a singoli responsabili della ns. cliente veniva contestato il reato di truffa aggravata (artt. 110 e 640 bis c.p.), in concorso con i singoli lavoratori prossimi al pensionamento, ed all’azienda stessa la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001, per aver strumentalizzato la normativa sulla NASPI (D.Lgs. n. 22/2015) per finalità di carattere aziendale, procurando un vantaggio patrimoniale all’azienda, costituito da un notevole risparmio di spese, ed ai singoli lavoratori coinvolti, che usufruivano dell’erogazione della NASPI, con conseguente danno dell’INPS. L’azienda avrebbe, d’accordo con i singoli lavoratori, risolto consensualmente i rapporti di lavoro, dopo aver “falsamente rappresentato” il trasferimento del lavoratore, “costretto”, quindi, ad impugnare il trasferimento ed a risolvere consensualmente il contratto di lavoro con l’azienda, ciò che gli avrebbe comunque consentito di percepire la NASPI. Nell’ottica dell’accusa, la cessazione del rapporto di lavoro sarebbe stata sin dall’inizio “volontaria” anche da parte del singolo lavoratore, invece di “involontaria”, e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (parificata normativamente al licenziamento involontario ai fini dell’ottenimento della NASPI) sarebbe stata soltanto simulata.

La linea difensiva del ns. Studio è sempre stata diretta a spiegare la perfetta liceità dell’operato dell’azienda datrice di lavoro, in quanto in tutti i singoli casi all’esame delle singole Procure non vi è mai stata prova alcuna di una volontarietà iniziale del singolo lavoratore a recedere dal rapporto di lavoro (anche se per ipotesi prossimo al pensionamento). Dall’altra parte, la normativa NASPI prevede effettivamente anche nel caso di risoluzione consensuale, parificata al licenziamento involontario, l’erogazione dell’indennità al lavoratore uscente.

Il Giudice per l’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Bolzano con sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste”, rispettivamente, i Giudici per le Indagini Preliminari (GIP) dei Tribunali di Roma, Perugia, Forlì e Udine, accogliendo le istanze di archiviazione delle rispettive Procure della Repubblica, hanno accolto la tesi di una mera strumentalizzazione (abuso di diritto) lecita della normativa NASPI, anche se con sfumature diverse. Da una parte, si è concluso che l’accoglimento della tesi accusatoria iniziale avrebbe portato a travalicare i limiti della tipizzazione del reato di truffa aggravata; dall’altra parte, si è detto che, pur ricorrendo “un caso di abuso di diritto”, vi è l’incertezza relativa alla prova del danno per l’INPS, in quanto il singolo lavoratore si è “comunque trovato nella condizione di accettare un percorso di allontanamento dall’azienda su base non volontaria, con quanto ne consegue in termini di sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della NASPI”.  

 
loader
Carta e penne
 
Consulenza legale senza frontiere Milano - Bolzano – Monaco di Baviera In Italia ci sono più di 100 circoscrizioni giudiziarie. In ognuno di esse il nostro studio intrattiene ottimi rapporti di collaborazione con almeno uno studio legale. Nelle città più grandi lavoriamo anche con diversi studi, a seconda della materia trattata.
Dettagli
Studio Legale Associato Brandstätter
Via Dr. Streiter, 12 · I-39100 Bolzano