In un
procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bolzano, i dirigenti di un'azienda
attiva nella lavorazione della carne erano stati imputati di aver causato gravi
lesioni personali a un dipendente, in concorso fra di loro e per negligenza, in
violazione degli articoli 17 e 168, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008
(sindrome da impigmentazione alla spalla destra con rottura della cuffia dei
rotatori).
Dopo
il lungo procedimento giudiziario, caratterizzato dall’acquisizione degli atti
delle indagini preliminari, dell’esame del dipendente coinvolto, del medico aziendale
e di dipendenti dell'azienda, il Tribunale di Bolzano ha assolto i due dirigenti
dell'azienda, difesi dal nostro studio, in occasione dell'ultima udienza
dell'11 marzo 2025, per insussistenza del fatto di reato.
Nel
corso dell'assunzione delle prove, il medico aziendale aveva messo in dubbio il
nesso causale tra un’attività lavorativa “sopra la testa” svolto per anni, che
nel caso specifico avrebbe portato alla “sindrome da impigmento alla spalla
destra con rottura della cuffia dei rotatori”. L’attività lavorativa “sopra
la testa” rappresenta un fattore di rischio nella catena di cause (insieme ad
altri fattori di rischio, come ad esempio il sovrappeso) che potrebbe aver
portato alla malattia professionale. Tuttavia, non si configura un reato se, a
causa del nesso causale incompleto, contraddittorio o incerto tra l'omissione
contestata ai datori di lavoro e l'evento, sussiste un legittimo dubbio
sull'effettivo effetto condizionante dell'omissione in relazione ad altri
fattori nel causare l'evento dannoso.