Novità sulla obbligatorietà del potere di annullamento in autotutela della amministrazione finanziaria Novità sulla obbligatorietà del potere di annullamento in autotutela della amministrazione finanziaria In data 03.01.2024 sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Dlgs 219/2023, che ha modificato la disciplina dell’autotutela degli atti tributari. Si evidenzia, in particolare, il nuovo articolo 10 quater dello Statuto del Contribuente che disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria da parte dell’amministrazione finanziaria. Prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, l’autotutela costituiva un potere discrezionale per le amministrazioni pubbliche. L’articolo 10 quater stabilisce ora che l´amministrazione finanziaria procede ad annullare d´ufficio (pertanto anche senza istanza di parte) gli atti impositivi o rinuncia all´imposizione nei casi in cui l´atto amministrativo è manifestatamente illegittimo e cioè per: errore di persona, errore di calcolo, errore sull´individuazione del tributo, errore materiale, errore sul presupposto dell´imposta, mancata considerazione di pagamenti eseguiti, mancanza di documentazione, sanata in un secondo momento, entro i termini di decadenza. L’autotutela è obbligatoria anche in pendenza di giudizio o di atti divenuti definitivi, in quanto non impugnati. Tale obbligo non ricorre invece nel caso di sentenza passata ingiudicato favorevole all’amministrazione pubblica o se trascorso più di un anno dalla mancata impugnazione dell’atto viziato. Nel caso concreto, quindi, un contribuente che abbia un avviso di accertamento, divenuto definitivo, e che gli sia stata notificata anche la cartella di pagamento, nei limiti e nei casi suddetti, potrà presentare l’istanza di annullamento in autotutela e l’amministrazione dovrà provvedere ad annullare gli atti e procedere con lo sgravio della cartella di pagamento. Per ulteriori informazioni è a disposizione la nostra Avv. Maria Concetta Merrone