Novità
sulla obbligatorietà del potere di annullamento in autotutela della
amministrazione finanziaria
In data 03.01.2024 sulla Gazzetta Ufficiale è
stato pubblicato il Dlgs 219/2023, che ha modificato la disciplina
dell’autotutela degli atti tributari.
Si evidenzia, in particolare, il nuovo articolo 10
quater dello Statuto del Contribuente che disciplina l’esercizio del potere di
autotutela obbligatoria da parte dell’amministrazione finanziaria. Prima
dell’entrata in vigore del suddetto decreto, l’autotutela costituiva un potere
discrezionale per le amministrazioni pubbliche.
L’articolo 10 quater stabilisce ora che l´amministrazione
finanziaria procede ad annullare d´ufficio (pertanto anche senza istanza di
parte) gli atti impositivi o rinuncia all´imposizione nei casi in cui l´atto
amministrativo è manifestatamente illegittimo e cioè per: errore di persona, errore
di calcolo, errore sull´individuazione del tributo, errore materiale, errore
sul presupposto dell´imposta, mancata considerazione di pagamenti eseguiti,
mancanza di documentazione, sanata in un secondo momento, entro i termini di
decadenza.
L’autotutela è obbligatoria anche in pendenza di
giudizio o di atti divenuti definitivi, in quanto non impugnati.
Tale obbligo non ricorre invece nel caso di
sentenza passata ingiudicato favorevole all’amministrazione pubblica o se
trascorso più di un anno dalla mancata impugnazione dell’atto viziato.
Nel caso concreto, quindi, un contribuente che
abbia un avviso di accertamento, divenuto definitivo, e che gli sia stata
notificata anche la cartella di pagamento, nei limiti e nei casi suddetti,
potrà presentare l’istanza di annullamento in autotutela e l’amministrazione
dovrà provvedere ad annullare gli atti e procedere con lo sgravio della
cartella di pagamento.
Per ulteriori informazioni è a disposizione la
nostra Avv. Maria Concetta Merrone