Tassazione di pensioni estere erogate in Italia
L'Agenzia delle Entrate annulla in autotutela avviso di accertamento definitivo
Con la Convenzione contro le doppie imposizioni (legge di ratifica 459/1992) i due stati hanno stabilito come devono essere tassate le pensioni di fonte estera, distinguendo tra pensioni pubbliche e pensioni private:
- le pensioni private – cioè quelle corrisposte da enti, istituti o organismi previdenziali dei paesi esteri, come ad esempio i fondi di previdenza complementare – sono imponibili, solitamente solo nel paese di residenza del beneficiario;
- le pensioni pubbliche – cioè quelle pagate da uno stato o da una sua suddivisione amministrativa o ente – sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera: generalmente esse sono imponibili solo nello stato da cui provengono (tassazione del reddito nello stato della fonte).
Nel caso di specie, sottoposto a codesto Studio Legale, l´Agenzia delle Entrate ha appunto annullato in autotutela l´avviso di accertamento, divenuto definitivo, emesso nei confronti di un cittadino germanico, residente in Italia da alcuni anni, con pensione erogata dalla Germania.