Sull'obbligo
di traduzione della sentenza in lingua tedesca nell'ambito di un ricorso in
Cassazione.
Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 574/1988, tra l'altro, le sentenze impugnate in lingua tedesca, che devono essere trasmesse agli organi giudiziari al di fuori della Regione Trentino-Alto Adige o depositate nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotte in italiano dagli uffici giudiziari d'ufficio e a loro spese. Le parti adempiono ai loro obblighi processuali depositando la sentenza in lingua tedesca.
Questo principio è stato recentemente confermato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 7514 del 07/12/2023 - 20/03/2024, in un procedimento avente per oggetto il ricorso avverso una sentenza redatta in lingua tedesca della Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano. Tale decisione ripete la precedente ordinanza della stessa Corte di Cassazione n. 5630/2023, che sottolinea espressamente che solo la traduzione italiana della sentenza impugnata, chiaramente attribuibile alla Sezione distaccata di Bolzano, può essere utilizzata nel procedimento di cassazione.
Le due decisioni riguardano procedimenti d'appello risalenti al periodo precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022. Questo aspetto è d’interesse in quanto l'art. 369 c.p.c., nel testo attualmente in vigore, non prevede più la trasmissione del fascicolo d’ufficio su richiesta del ricorrente. Si pone quindi la questione se l'art. 25 del D.P.R. n. 574/1988 debba essere adattato all'innovazione giuridica descritta per garantire in futuro la trasmissione della traduzione ufficiale della sentenza in lingua tedesca, senza la necessità di una richiesta esplicita da parte della Corte di Cassazione - con l'effetto collaterale di prolungare la durata del procedimento.
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all'avv. Karl Pfeifer.