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Novità in materia di assicurazione obbligatoria nel settore della responsabilità medica

Novità in materia di assicurazione obbligatoria nel settore della responsabilità medica

Il 1° marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il tanto atteso regolamento di attuazione della Legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità medica (D.M. 232/2023), che rende esecutive le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria per medici e strutture sanitarie. Le compagnie di assicurazione, le strutture sanitarie e i medici hanno ora 24 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Le richieste di risarcimento saranno soggette al cosiddetto regime claims made e saranno prese in considerazione retroattivamente per il periodo di 10 anni precedente alla stipula della polizza assicurativa e per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività. Un'altra novità è il cosiddetto meccanismo bonus-malus, noto dal settore della RC auto, che prevede una valutazione delle precauzioni di rischio adottate dall'assicurato e dei sinistri subiti, con un corrispondente adeguamento del premio ad ogni scadenza contrattuale. Sono previsti anche i massimali minimi di garanzia per le diverse classi di rischio. Ad esempio, il massimale minimo per sinistro è di 5 milioni di euro per le strutture che effettuano trattamenti chirurgici e ortopedici, anestesia e parto. Il recesso dal contratto assicurativo è possibile per l'assicuratore solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno. Infine, la norma porta anche una novità per i procedimenti giudiziari civili: Il danneggiato può agire direttamente contro la compagnia assicurativa e in questo modo - almeno si spera - ottenere una soluzione più rapida ed efficiente della controversia. In futuro, questo risolverà anche il problema della legittimazione passiva della compagnia assicurativa nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, che ha portato a pareri giuridici discordanti nella giurisprudenza (ad es. nessuna legittimazione passiva secondo il Tribunale di Milano; legittimazione passiva secondo il Tribunale di Verona). Occorre notare, tuttavia, che ciò avverrà solo in futuro, in quanto le richieste di risarcimento attuali sono ancora soggette ai "vecchi" contratti assicurativi e quindi alla vecchia norma. Se alle nuove norme dovesse essere riconosciuta "natura processuale", si applicherebbero immediatamente a tutti i procedimenti secondo il principio tempus regit actum. Ma anche questa è una questione che potrà essere risolta solo dai tribunali.

 
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