Il 1° marzo 2024 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il tanto atteso
regolamento di attuazione della Legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità
medica (D.M. 232/2023), che rende esecutive le disposizioni sull'assicurazione
obbligatoria per medici e strutture sanitarie. Le compagnie di assicurazione, le
strutture sanitarie e i medici hanno ora 24 mesi di tempo per adeguarsi alle
nuove disposizioni. Le richieste di risarcimento saranno soggette al cosiddetto
regime claims made e saranno prese in considerazione retroattivamente
per il periodo di 10 anni precedente alla stipula della polizza assicurativa e
per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attività. Un'altra novità è il
cosiddetto meccanismo bonus-malus, noto dal settore della RC auto, che
prevede una valutazione delle precauzioni di rischio adottate dall'assicurato e
dei sinistri subiti, con un corrispondente adeguamento del premio ad ogni
scadenza contrattuale. Sono previsti anche i massimali minimi di garanzia per
le diverse classi di rischio. Ad esempio, il massimale minimo per sinistro è di
5 milioni di euro per le strutture che effettuano trattamenti chirurgici e
ortopedici, anestesia e parto. Il recesso dal contratto assicurativo è
possibile per l'assicuratore solo in caso di reiterata condotta gravemente
colposa dell'esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza
definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Infine, la norma porta anche una novità per i procedimenti giudiziari civili: Il
danneggiato può agire direttamente contro la compagnia assicurativa e in questo
modo - almeno si spera - ottenere una soluzione più rapida ed efficiente della
controversia. In futuro, questo risolverà anche il problema della
legittimazione passiva della compagnia assicurativa nei procedimenti di
accertamento tecnico preventivo, che ha portato a pareri giuridici discordanti
nella giurisprudenza (ad es. nessuna legittimazione passiva secondo il
Tribunale di Milano; legittimazione passiva secondo il Tribunale di Verona). Occorre
notare, tuttavia, che ciò avverrà solo in futuro, in quanto le richieste di
risarcimento attuali sono ancora soggette ai "vecchi" contratti
assicurativi e quindi alla vecchia norma. Se alle nuove norme dovesse essere
riconosciuta "natura processuale", si applicherebbero immediatamente
a tutti i procedimenti secondo il principio tempus regit actum. Ma anche
questa è una questione che potrà essere risolta solo dai tribunali.