Con sentenza n. 9755 pubblicata il 14-11-2023 il
Consiglio di Stato (sez. VI) in parziale riforma della sentenza n. 201/2020 il
T.R.G.A. di Bolzano – sezione autonoma di Bolzano ha reso un importante
chiarimento sulla coordinazione della disciplina comunitaria relativa al
riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (direttive CE 2005/36)
con l’impianto normativo delle gare ad evidenza pubblica.
Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto
che, in assenza di riconoscimento formale, il titolo di “Master of Science in
Construction Management” ottenuto in Austria non potesse essere riconosciuto
come equipollente alla qualificazione richiesta dal capitolato speciale per la
figura di direttore del cantiere, consistente in una laurea o laurea breve in
ingegneria, architettura o altra equipollente o in un diploma di perito
industriale edile o di geometra (art. 87, co. 2 DPR 207/2010).
Tale assunto, tuttavia, si pone in contrasto con il principio
di reciproco riconoscimento, da parte degli stati membri, dei diplomi e degli
altri titoli rispondenti a determinati minimi in materia di formazione allo
scopo di agevolare l’esercizio effettivo del diritto di libera prestazione di
servizi recepito nella sopra citata direttiva comunitaria.
Da ciò consegue -così chiarisce il CdS- che il primo
giudice avrebbe dovuto effettuare una concreta disamina circa l’equivalenza del
titolo estero, con quelli indicati dal DPR 207/2010 con riferimento all’ordinamento
interno, disamina che, nel caso concreto, avrebbe dovuto condurre ad un
risultato positivo.