L’affitto dell’intero complesso aziendale Con la sentenza n. 760 del 05.04.2017, la Corte di Appello di Firenze ha stabilito che il concordato preventivo non può qualificarsi come proposto ai sensi dell’art. 186 bis l.f. per il solo fatto che sia in corso un contratto di affitto di azienda. Secondo la Corte di Appello, il concordato con continuità aziendale presuppone la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore e quindi l’assunzione del relativo rischio d’impresa in capo ai creditori. Infatti, ai sensi della lett. a) dell’art. 186 bis l.f, il piano concordatario deve contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. Nel caso di affitto di azienda il rischio d’impresa sarebbe del tutto assente, in quanto colui che affitta il complesso aziendale percepisce unicamente i canoni pattuiti, certi nel suo ammontare, e ciò non consentirebbe il soddisfacimento dei creditori attraverso i profitti scaturenti dalla prosecuzione dell’attività. A conferma dell’inammissibilità dell’affitto di azienda nell’ambito del concordato con continuità aziendale anche la mancata previsione di tale fattispecie tra le circostanze di cui all’art. 186 bis l.f..