Con sentenza dd. 31.05.2024, il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano ha reso un importante chiarimento
in merito al termine di decadenza previsto dall’art. 138 CCNL Turismo. La
disposizione precitata, disciplinando procedimento e sanzioni disciplinari,
prevede, in particolare, che l’eventuale adozione del provvedimento
disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore entro dieci giorni dalla
scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue scuse
e che, trascorso l’anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto
alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno
accolte.
Nel caso di specie, il ricorrente
aveva eccepito la mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, del
termine sopra citato e la conseguente illegittimità del successivo
licenziamento per giusta causa irrogato dallo stesso.
Sul punto, il Tribunale di
Bolzano, seguendo la tesi sostenuta dal datore di lavoro, assistito dal ns.
studio, ha statuito che il termine previsto dall’art. 138 CCNL, invocato da
parte ricorrente, non si applica all’ipotesi di licenziamento per giusta causa,
essendo tale istituto disciplinato espressamente all’art. 192 e, quindi, in
altra sede del contratto collettivo.