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l ritardo nel pagamento da parte della Pubblica Amministrazione non è un’ipotesi di forza maggiore e non giustifica i ritardi nel pagamento delle imposte

l ritardo nel pagamento da parte della Pubblica Amministrazione non è un’ipotesi di forza maggiore e non giustifica i ritardi nel pagamento delle imposte

La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato una questione spinosa per gli imprenditori: il pagamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle società IRES.

In questo caso particolare, un'impresa aveva dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la quale aveva sistematicamente tardato nell'onorare i propri debiti. Ciò nonostante, l'impresa avrebbe dovuto procedere al tempestivo pagamento degli acconti IRES. Tuttavia, a causa del ritardo nel pagamento da parte della P.A., anche il pagamento degli acconti IRES è avvenuto con ritardo. All'impresa è stata quindi notificata una cartella esattoriale avente ad oggetto sanzioni ed interessi conseguenti a ritardato pagamento del primo e secondo acconto IRES.

L'azienda ha impugnato con successo la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, in quanto il ritardo nel pagamento delle imposte era dovuto a forza maggiore che escludeva la colpevolezza e rendeva illegittima la richiesta di pagamento di interessi e sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato appello contro la decisione, che però è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto il ritardo nel pagamento da parte della P.A. non poteva essere addebitato all'impresa.

Dunque, l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso in cassazione basato su un solo motivo. In particolare, ha criticato l'interpretazione del concetto di forza maggiore e ha sostenuto che il ritardo nel pagamento da parte della Pubblica Amministrazione non costituiva un’ipotesi di forza maggiore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e deciso nel merito, statuendo quanto segue:

“Nel caso di specie non ricorre alcun evento imprevedibile, essendo il ritardato pagamento della P.A. un fenomeno (purtroppo) ricorrente, ed essendo onere dell'imprenditore predisporre quanto necessario (accantonamenti, mutui) per poter versare il dovuto all'Erario, pur in presenza di significativi ritardi della P.A. nella corresponsione anche di cospicui importi.” (Cass. Civ. 12708/2024)

 
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