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Novitá per la remisione della querela a segutio della riforma Cartabia

Con la riforma Cartabia è stata prevista la remissione della querela se il querelante non si presenta senza un giustificato motivo all’udienza dove è stato citato come testimone.

In un processo seguito dal nostro studio, la persona offesa, che aveva sporto querela nei confronti del nostro assistito per minaccia ex art. 612 c.p., non si è presentata come testimone all’udienza nella quale è stata citata. Dopo il rinnovo della citazione, la persona offesa è nuovamente mancata all’udienza, e il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità per remissione della querela. Nel caso de quo il fatto ero stato però commesso prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.

Anche nel caso dove il fatto è commesso prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150/2022, tale modifica normativa deve trovare applicazione (cfr. Cass. pen. N. 22641/2023).

Le modifiche normative favorevoli per l'imputato devono essere applicate nei procedimenti ancora pendenti, in base al principio dell'applicazione della norma più favorevole ex art. 2 c. 4 c.p., tenendo conto della natura mista della querela, sia sostanziale che processuale.

Prima della riforma Cartabia, la giurisprudenza, avallata dalla Corte Suprema, riteneva che l'assenza ingiustificata della persona offesa all'udienza in cui era citata come testimone potesse essere considerata come una remissione tacita della querela.

Il d.lgs. 150/2022 ha codificato questa ipotesi di remissione tacita di querela, stabilendo che la mancata comparizione del querelante all'udienza in cui è citato come testimone costituisce appunto una remissione tacita della querela. Pertanto, non richiede un'esplicita accettazione formale, purché non vi sia una ricusazione espressa o tacita da parte del querelato.

Pertanto, dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, la mancata comparizione della persona offesa all’udienza, alla quale è stata citata, viene considerata come una tacita remissione della querela e ciò anche per i procedimenti ancora in corso, relativi a fatti commessi prima della riforma Cartabia in base al principio dell'applicazione della norma più favorevole ex art. 2 c. 4 c.p..”

 
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