Con la riforma Cartabia è stata prevista la remissione della querela se il
querelante non si presenta senza un giustificato motivo all’udienza dove è
stato citato come testimone.
In un processo seguito dal nostro studio, la persona offesa, che aveva
sporto querela nei confronti del nostro assistito per minaccia ex art. 612
c.p., non si è presentata come testimone all’udienza nella quale è stata citata.
Dopo il rinnovo della citazione, la persona offesa è nuovamente mancata
all’udienza, e il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità per remissione della
querela. Nel caso de quo il fatto ero stato però commesso prima dell’entrata in
vigore della riforma Cartabia.
Anche nel caso dove il fatto è commesso prima del 30 dicembre 2022, data di
entrata in vigore del d.lgs 150/2022, tale modifica normativa deve trovare
applicazione (cfr. Cass. pen. N. 22641/2023).
Le modifiche normative favorevoli per l'imputato devono essere applicate
nei procedimenti ancora pendenti, in base al principio dell'applicazione della
norma più favorevole ex art. 2 c. 4 c.p., tenendo conto della natura mista
della querela, sia sostanziale che processuale.
Prima della riforma Cartabia, la giurisprudenza, avallata dalla Corte
Suprema, riteneva che l'assenza ingiustificata della persona offesa all'udienza
in cui era citata come testimone potesse essere considerata come una remissione
tacita della querela.
Il d.lgs. 150/2022 ha codificato questa ipotesi di remissione tacita di
querela, stabilendo che la mancata comparizione del querelante all'udienza in
cui è citato come testimone costituisce appunto una remissione tacita della
querela. Pertanto, non richiede un'esplicita accettazione formale, purché non
vi sia una ricusazione espressa o tacita da parte del querelato.
Pertanto, dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, la mancata
comparizione della persona offesa all’udienza, alla quale è stata citata, viene
considerata come una tacita remissione della querela e ciò anche per i
procedimenti ancora in corso, relativi a fatti commessi prima della riforma
Cartabia in base al principio dell'applicazione della norma più favorevole ex
art. 2 c. 4 c.p..”