Assonime ha di recente affrontato il tema del
distacco di personale e la responsabilità 231 (con il caso n. 7/2024),
arrivando a ritenere che il soggetto distaccato possa rientrare nella categoria
dei soggetti che ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 possono far sorgere la responsabilità
amministrativa dell’ente per i fatti di reato, anche quando commessi all'estero.
Ciò in presenza dei presupposti tipici per l'imputazione della
responsabilità amministrativa (commissione di uno dei “reati presupposto”, rapporto
qualificato tra l'autore del reato ed ente; interesse o vantaggio dell'ente)
oltre, infine, ai presupposti per l'applicazione extraterritoriale del
decreto.
Riguardo quest’ultimo aspetto devono distinguersi due ipotesi: dipendente
distaccato che ha commesso il reato integralmente all'estero; dipendente
distaccato ha commesso una parte della condotta integrante il reato in
Italia. Nel primo caso, si fa riferimento all’art. 4 d.lgs. 231/01 e dunque
devono ricorrere le seguenti condizioni: i) esistere i presupposti per attivare
la giurisdizione italiana anche nei confronti della persona
fisica ex artt. 7-10 c.p..; ii) la società deve avere in Italia la sua sede principale (cioè il reale
ed effettivo centro direttivo e organizzativo degli affari della persona
giuridica); iii) deve essere formulata la richiesta del Ministro
della Giustizia, ove la medesima sia necessaria per procedere nei confronti
della persona fisica; iv) nei confronti dell'ente non proceda
lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
Quando, invece, il reato è commesso all'estero, ma anche un
solo frammento dell'azione criminosa si è realizzato in Italia, lo stesso
si considera come commesso in Italia, con i normali criteri di radicamento
della giurisdizione, senza necessità di rispettare i filtri cristallizzati nell’art. 4.
Assonime avverte che, per la forza espansiva riconosciuta dalla
giurisprudenza al decreto 231 non sarebbe da escludere che lo stesso reato possa
ritenersi commesso almeno in parte in Italia, radicando la giurisdizione del
giudice italiano pur in assenza delle condizioni dell’art. 4; eventualità che
potrebbe essere accentuata quando i dipendenti distaccati presso le società
operanti all’estero ricoprono ruoli di vertice nella distaccante; in quanto,
tale circostanza, potrebbe dar luogo all’integrazione di un minimo frammento
della condotta in Italia.
Sul versante delle contromisure Assonime raccomanda:
-
individuazione dei valori a cui anche i dipendenti distaccati
all'estero devono uniformarsi
-
Codice Etico valido senza vincoli territoriali
-
inserimento nel modello organizzativo di specifiche procedure per il
lavoratore distaccato all'estero e sollecitare le
controllate nell'adottare programmi di compliance idonei
a adeguarsi alle normative dello Stato estero e a prevenire rischi di
reato del distaccato
-
formazione ad hoc sugli specifici rischi e sulle
procedure da osservare all'estero
-
flussi informativi.