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Distacco di personale e responsabilità 231

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Assonime ha di recente affrontato il tema del distacco di personale e la responsabilità 231 (con il caso n. 7/2024), arrivando a ritenere che il soggetto distaccato possa rientrare nella categoria dei soggetti che ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 231/2001 possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti di reato, anche quando commessi all'estero.

Ciò in presenza dei presupposti tipici per l'imputazione della responsabilità amministrativa (commissione di uno dei “reati presupposto”, rapporto qualificato tra l'autore del reato ed ente; interesse o vantaggio dell'ente) oltre, infine, ai presupposti per l'applicazione extraterritoriale del decreto.

Riguardo quest’ultimo aspetto devono distinguersi due ipotesi: dipendente distaccato che ha commesso il reato integralmente all'estero; dipendente distaccato ha commesso una parte della condotta integrante il reato in Italia. Nel primo caso, si fa riferimento all’art. 4 d.lgs. 231/01 e dunque devono ricorrere le seguenti condizioni: i) esistere i presupposti per attivare la giurisdizione italiana anche nei confronti della persona fisica ex artt. 7-10 c.p..; ii) la società deve avere in Italia la sua sede principale (cioè il reale ed effettivo centro direttivo e organizzativo degli affari della persona giuridica); iii) deve essere formulata la richiesta del Ministro della Giustizia, ove la medesima sia necessaria per procedere nei confronti della persona fisica; iv) nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Quando, invece, il reato è commesso all'estero, ma anche un solo frammento dell'azione criminosa si è realizzato in Italia, lo stesso si considera come commesso in Italia, con i normali criteri di radicamento della giurisdizione, senza necessità di rispettare i filtri cristallizzati nell’art. 4.

Assonime avverte che, per la forza espansiva riconosciuta dalla giurisprudenza al decreto 231 non sarebbe da escludere che lo stesso reato possa ritenersi commesso almeno in parte in Italia, radicando la giurisdizione del giudice italiano pur in assenza delle condizioni dell’art. 4; eventualità che potrebbe essere accentuata quando i dipendenti distaccati presso le società operanti all’estero ricoprono ruoli di vertice nella distaccante; in quanto, tale circostanza, potrebbe dar luogo all’integrazione di un minimo frammento della condotta in Italia.

Sul versante delle contromisure Assonime raccomanda:

-        individuazione dei valori a cui anche i dipendenti distaccati all'estero devono uniformarsi

-       Codice Etico valido senza vincoli territoriali

-       inserimento nel modello organizzativo di specifiche procedure per il lavoratore distaccato all'estero e sollecitare le controllate nell'adottare programmi di compliance idonei a adeguarsi alle normative dello Stato estero e a prevenire rischi di reato del distaccato

-       formazione ad hoc sugli specifici rischi e sulle procedure da osservare all'estero

-       flussi informativi.

 
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