Con la circolare del 6 settembre
2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disciplinato le
dimensioni massime consentite per i portabici a sbalzo montati sul retro o sul
gancio traino di autovetture appartenenti alla categoria M1.
In particolare, la normativa
stabiliva che, inclusi gli oggetti trasportati, non si potessero superare una
lunghezza di 1,20 m, una larghezza pari a quella del veicolo, con un limite
massimo di 2,35 m e un’altezza di 2,50 m.
Qualora un portabici, pur
rientrando nelle dimensioni ammesse, oscurasse anche solo parzialmente fari,
indicatori di direzione o targa, avrebbe dovuto essere sottoposto a un
procedimento di omologazione presso la Motorizzazione Civile e successivamente
registrato sulla carta di circolazione, specificando il modello. Inoltre,
sarebbe stato necessario applicare al portabici una targa ripetitrice. Successivamente,
con la circolare del 12 ottobre 2023, sono state fornite ulteriori
precisazioni, confermando l’orientamento normativo già espresso.
L’introduzione di queste nuove
disposizioni ha creato difficoltà sia per i consumatori – in particolare coloro
che avevano già acquistato un portabici che superava la larghezza del veicolo –
sia per i produttori di portabici, che si sono trovati a dover affrontare
requisiti completamente nuovi.
Non è quindi tardata ad arrivare
un’impugnazione giudiziaria delle circolari, attraverso un ricorso
amministrativo presentato da aziende produttrici e associazioni a tutela dei
consumatori. Il ricorso contestava la disparità di trattamento subita dai
soggetti italiani rispetto ai cittadini degli altri paesi europei in termini di
libertà di movimento, oltre a mettere in discussione la proporzionalità delle
misure adottate. Nella sua prima difesa, il Ministero ha sostenuto che la
circolare non fosse un vero e proprio atto normativo, bensì un’indicazione
amministrativa interna destinata a interpretare norme già esistenti, in
particolare quelle contenute nel Codice della Strada.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio (TAR Lazio) ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte
inammissibile e in parte infondato, condannando i ricorrenti al pagamento delle
spese legali. Inoltre, ha dichiarato inammissibile anche l’intervento ad
adiuvandum delle associazioni dei consumatori. Nella sostanza, il TAR ha
confermato che le circolari costituiscono un’interpretazione di norme preesistenti
e rappresentano una misura proporzionata a tutela della sicurezza stradale.
Di fronte a una situazione ormai
quasi senza via d’uscita, la soluzione è arrivata sul piano politico. Con il
decreto del 21.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21.01 2025, il
Ministero ha allentato le restrizioni.
Le nuove disposizioni
stabiliscono che un portabici omologato secondo il regolamento n. 26 UN/ECE non
necessita più di registrazione sulla carta di circolazione. Il portabici può
sporgere lateralmente fino a 30 cm oltre i fanali posteriori, con un limite
massimo di 2,55 m di larghezza complessiva. In alternativa alla targa
ripetitrice, è ora possibile applicare direttamente la targa del veicolo sul
portabici. Rimane tuttavia una zona d’ombra normativa: il decreto si riferisce
esclusivamente ai portabici montati su gancio traino, senza chiarire se le
stesse regole si applichino anche a quelli installati direttamente sul
portellone posteriore del veicolo. Inoltre, resta aperta la questione
dell’obbligo del pannello a strisce bianche e rosse per carichi sporgenti,
poiché il decreto equipara esplicitamente i portabici con carico ai sensi
dell’articolo 164 del Codice della Strada.